Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche

Le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza geografica erano, agli inizi, semplici marchi collettivi tutelati da norme nazionali; soltanto in seguito, grazie ad un adeguato riconoscimento in sede internazionale, sono stati giuridicamente riconosciuti anche al di fuori dei confini dello Stato nel quale venivano registrati.
La loro funzione è quella di favorire la diversificazione della produzione agricola e sviluppare l’economia rurale.
Rispondono, altresì, con riferimento al consumatore, all’esigenza di assecondarne la domanda di prodotti di qualità e migliorare il livello di informazione nonché, con riferimento al produttore, di assicurare, nell’ambito delle produzioni comunitarie legate all’origine geografiche, le medesime condizioni di concorrenza.
Il regolamento UE n. 510/2006 (ed il relativo regolamento applicativo n.1898 /2006) ha consentito la registrazione, in sede comunitaria, di numerose denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza geografica nazionali per diversi prodotti agroalimentari, ponendo in essere, a favore di tali denominazioni ed indicazioni, una tutela completa, sotto il profilo giuridico, all’interno di tutti i Paesi della Comunità europea.
Si definisconoDOP (Denominazione di Origine Protetta) ledenominazioni attribuite per identificare un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione hanno luogo in un’area geografica ben delimitata, in base ad un’esperienza riconosciuta e constatata e secondo un determinato processo produttivo (disciplinare di produzione).
Si definiscono, invece,IGP (Indicazione Geografica Protetta) le denominazioni attribuite a quei prodotti il cui legame con una specifica area geografica è rappresentato da almeno una delle fasi della sua preparazione.
Entrambe, valorizzando le valenze geografiche legate al prodotto, tutelano i prodotti attraverso unapproccio territoriale .
Il 3 luglio 2008 è stato pubblicato il nuovo Regolamento comunitario n. 628 sulle caratteristiche che dovranno avere i simboli grafici dei marchi DOP e IGP.
Le nuove disposizioni vengono incontro ad un esigenza, avvertita da molti operatori e dagli stessi consumatori, di modificare le caratteristiche dei due loghi, quelli che contraddistinguono rispettivamente la DOP e l’IGP, oggi troppo simili e prevedono, pertanto, che il logotipo della DOP sia riprodotto con i colori rosso/giallo (pantoni: 711 e Yellow 109), mentre quello della IGP sia in blu/giallo (pantoni: Reflex blue e Yellow 109).

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Quali prodotti possono beneficiare della Dop e della Igp

A norma dell’art. 1 del reg. 506/2006, possono ottenere la DOP o l’IGP i prodotti agricoli ed alimentari elencati nell’allegato I del Trattato e negli allegati I e II del medesimo regolamento, e cioè:
  1. carni e frattaglie fresche;
  2. prodotti a base di carne (salumi, prosciutti, ecc.);
  3. formaggi;
  4. altri prodotti di origine animale (uova, miele, latte, ecc.);
  5. materie grasse (burro, margarina, oli di oliva, ecc.);
  6. ortofrutticoli e cereali (naturali o trasformati);
  7. pesci e molluschi;
  8. altri prodotti (spezie, condimenti, ecc.);
  9. birre;
  10. bevande a base di estratti di piante;
  11. prodotti da forno;
  12. gomme e resine naturali;
  13. pasta di mostarda;
  14. paste alimentari;
  15. fieno;
  16. oli essenziali;
  17. sughero;
  18. cocciniglia;
  19. fiori e piante ornamentali;
  20. lana;
  21. vimine;
  22. lino stigliato.

Le specialità tradizionali garantite

Il Reg. Ce 509/2006 definisce leSTG (Specialità Tradizionale Garantita) ; questa dicitura non fa riferimento ad un’origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione o di un metodo di produzione tradizionale: l’approccio alla tutela del prodotto è detto, in questo caso,del metodo di produzione , analogamente alla certificazione del metodo di produzione biologico, come si vedrà in seguito.

Il disciplinare di produzione

Il fulcro del sistema di assegnazione e certificazione dei riconoscimenti DOP e IGP è rappresentato daldisciplinare di produzione .
Ai sensi dell’art. 4 del reg. 510/2006, per beneficiare di una DOP o di una IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare che deve contenere i seguenti nove elementi:
  1. il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprenda la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;
  2. la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettichedel prodotto agricolo o alimentare;
  3. la delimitazione della zona geografica;
  4. gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata ;
  5. ladescrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo;
  6. gli elementi che giustificano il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente eografico o, a seconda dei casi, illegame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica;
  7. il nome e l’indirizzo delleautorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare , e i relativi compiti specifici;
  8. qualsiasi regola specifica per l‘etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
  9. gli eventuali requisiti da rispettare ,in virtù didisposizioni comunitarie o nazionali .
Ai sensi dell’art. 5 delDecreto Ministeriale 21 maggio 2007, (allegato) il diciplinare di produzione deve, altresì, contenere gli elementi idonei all’identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione vanno comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.
Il segno (o logo) di cui al comma 1 deve possedere i requisiti della originalita’, della capacita’ distintiva e della conformita’ ai principi della legislazione vigente riguardanti l’ordine pubblico ed il buon costume. L’utilizzazione di un marchio gia’ registrato puo’ essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell’esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.
 (37.6 KB)Scarica il DECRETO MINISTERIALE del 21 Maggio 2007

L’iter di registrazione

Possono presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP solo le associazioni costituite a tale scopo e formate dall’insieme dei produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto (DM 21/05/2007, art. 2). Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto, sarà presa in considerazione quella dell’associazione con una percentuale della produzione e delle imprese coinvolte superiore alle altre (art. 3).
La domanda di registrazione va presentata alMIPAAF e alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio territoriale ricade la zona di produzione o trasformazione del prodotto , cui va allegati i seguenti documenti:
  1. l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione;
  2. unadelibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione ove detta volontà non compaia nell’atto costitutivo o nello statuto;
  3. il disciplinare di produzione ;
  4. una relazione tecnica da cui risulti il legame fra il territorio e una qualità specifica , la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto. Dalla relazione deve anche emergere che il prodotto presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia da prodotti dello stesso tipo ottenuti fuori dalla protezione;
  5. unarelazione storica che comprovi la produzione da almeno 25 anni, anche non continuativi, e l’uso consolidato della denominazione di cui si richiede la registrazione;
  6. unarelazione socio-economica , con informazioni su prodotto e struttura produttiva, quantità prodotta attuale, potenzialità produttiva del territorio, numero di aziende coinvolte, destinazione geografica e commerciale del prodotto, domanda attuale del prodotto e previsione di medio termine;
  7. una dettagliatacartografia della zona di produzione .
Ricevuta l’istanza, la Regione (o Provincia autonoma) formula, entro 120 giorni, un parere sulla documentazione ricevuta e sulla legittimità dell’associazione richiedente e lo trasmette al MIPAAF che, da parte sua, accerta la legittimazione del soggetto richiedente e la completezza e adeguatezza della documentazione ricevutaLaddove il Ministeromuova osservazioni o rilievi, l’associazione è tenuta a rispondere adeguatamente nei successivi 90 giorni.
In caso di esito positivo delle verifiche, il MIPAAF ne dà comunicazione alla Regione ed all’assoiazione cui trasmette il disciplinare di produzione nella stesura finale.
Il Ministero, di concerto con l’associazione che ha richiesto la registrazione, elabora, dunque, un “documento unico” che descrive gli elementi principali del disciplinare e provvede a pubblicare la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale. Trenta giorni dalla pubblicazione, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione e la documentazione relativa sono trasmesse alla Commissione Europea. Nel caso invece in cui pervengano osservazioni, il Ministero, entro 120 giorni, convoca una riunione con la Regione, l’associazione e i soggetti che abbiano presentato le osservazioni, e dopo averli ascoltati, delibera di procedere alla notifica alla Commissione Europea oppure di archiviare l’istanza.
In attesa del pronunciamento della Commissione Europea – che può giungere nei successivi dodici mesi – l’associazione dei produttori può ottenere dal Ministero una protezione “transitoria” nazionale, che decade qualora, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, non sia approvato il relativo piano di controlli.
Una volta ricevuto il disciplinare, la Commissione lo pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; nei successivi sei mesi ogni Stato membro o Paese terzo ha diritto ad opporsi alla registrazione proposta presentando alla Commissione le proprie motivazioni. In mancanza di obiezioni, la Commissione Europea registra, con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il nome del prodotto protetto.

Il controllo e la tutela della denominazione

I prodotti agricoli ed alimentari riconosciuti (DOP/IGP o STG) devono essere sottoposti ad un sistema di controllo che si articola in una verifica di conformità ed in un’attività di vigilanza.
La verifica di conformità consente di accertare le origini e le caratteristiche della materia prima impiegata, le tecnologie e le metodologie di produzione e di trasformazione adoperate nonché la corrispondenza tra la denominazione utilizzata (e relativo logo) ed i prodotti le cui caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche sono previste dal disciplinare.
Detti riscontri sono svolti da un Organismo accreditato presso il MIPAF che può operare su più denominazioni (ciascuna denominazione è invece soggetta al controllo di un solo Organismo) e che deve redigere uno specifico “Piano dei controlli”, sulla scorta di linee guida definite ed approvate dal Ministero per le principali tipologie di prodotto; il piano definisce la cadenza delle visite ispettive, crea gli elenchi dei produttori, delinea le operazioni di etichettatura e le procedure di campionamento, determina le tariffe richieste.
La vigilanza , esercitata dai Consorzi di Tutela, ha ad oggetto la commercializzazione del prodotto e non può interferire né con gli Organismi di Controllo né con l’attività di autocontrollo. Ai Consorzi è demandata, infatti, l’attività di tutela e di valorizzazione del prodotto DOP o IGP. Per essere autorizzati a svolgere dette funzioni, ai Consorzi di Tutela devono partecipare i soggetti (produttori agricoli, trasformatori, ecc.) che rappresentino almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo designato dal MIPAF e ritenuta idonea alla certificazione.
La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività è effettuato con cadenza triennale dal MIPAF che revoca l’incarico qualora essa venga a mancare.

Gli oneri e i costi del sistema certificato

Ciascun produttore che rientri nella zona prevista dal disciplinare relativo ad un prodotto certificato ha diritto di utilizzarne la denominazione. Ciò comporta l’assoggettamento alle procedure ed ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione nonché ai controlli previsti nel Piano dei controlli ed effettuati da un Organismo di certificazione; implica, altresì, l’adeguamento ad alcuni adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, concordati con l’Ente di certificazione e diversi a seconda del tipo di prodotto controllato.
A titolo esemplificativo :
  1. tutti i produttori e/o trasformatori di un prodotto DOP o IGP devono essere inseriti in un “Elenco produttori ” che deve essere periodicamente mantenuto ed aggiornato dall’Organismo di controllo;
  2. ogni produttore (o associazione dei produttori/Consorzio) deve comunicare all’Organismo di controllo ladata indicativa dell’inizio della produzione nonché – entro alcuni giorni dalla data di fine raccolta/produzioni –una denuncia finale di produzione annuale ;
  3. ogni produttore deve prevedere unpiano di autocontrollo al fine di garantire la tracciabilità del prodotto nonché il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare;
  4. in maniera analoga, le aziende di trasformazione sono soggette a controlli e, pertanto, devono indicare ladata di avvenuta lavorazione del prodotto ;
  5. il confezionatore, alla fine del periodo di commercializzazione, deve presentare all’organismo di controllo unadenuncia finale delle quantità immesse in commercio .

Non possono invece essere registrati come denominazioni di origine protetta e come indicazioni geografiche tipiche i prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose.

La differenza tra Dop/Igp e i marchi collettivi geografici
DOP e IGP sono istituti innovativi che non vanno confusi o assimilati ai marchi collettivi.
Pur rispondendo in termini funzionali ad un’analoga esigenza di tutela e garanzia della qualità del prodotto e del metodo produttivo le differenze tra gli uni e gli altri sono evidenti.
I marchi collettivi sono strumenti privatistici che possono essere utilizzati dai soggetti collettivi laddove DOP e IGP sono segni distintivi concessi dalla P.A., in particolare dagli Uffici della Comunità Europea, all’esito di un articolato procedimento di verifica.
MentreDOP e IGP costituiscono patrimonio collettivo indisponibile e per questosono autorizzate dalla pubblica amministrazione e il loro uso è riservato a tutti coloro (solo a coloro) che rientrano nella zona d’origine o di provenienza, il marchio collettivo non può riservare agli aventi diritto l’uso del riferimento geografico ma, come abbiamo visto, è consentito che terzi facciano uso dello stesso riferimento geografico ovviamente con marchio diverso.
Ulteriore elemento di distinzione può essere individuato nella circostanza che sebbene tutti questi segni di garanzia di qualità prevedano un sistema di controlli, DOP e IGP necessatano di una certificazione ad opera di terzi mentre i marchi collettivi possono essere controllati anche direttamente dal soggetto titolare del marchio.
Va detto, tuttavia, che oggi sempre più i titolari di marchi collettivi si affidano a meccanismi di controllo e di certificazione esterni, al fine di assicurare la massima trasparenza delle verifiche ed insieme di acquisire una peculiare affidabilità agli occhi dei consumatori.
Tutte le forme di certificazione sopra menzionate devono essere effettuate in modo tecnicamente ineccepibile, professionalmente rigoroso, efficace ed efficiente, al fine di garantire valore e credibilità dei risultati. Ciò avviene mediante il cosiddetto “accreditamento ” ovvero quel procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di altro organismo o persona a svolgere funzioni specifiche.
 

Le possibili interferenze fra le Dop/Igp e i marchi collettivi geografici

Di particolare rilievo appare la questione delle possibili interferenze tra DOP o IGP e marchio collettivo geografico.
Qualora una domanda di registrazione del marchio per lo stesso tipo di prodotto sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione di una DOP o IGP presso la Commissione, la domanda di registrazione del marchio viene respinta e i marchi registrati in violazione di tale prescrizione sono annullati.
Qualora, invece, un marchio sia stato depositato, registrato o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario anteriormente alla data di protezione della DOP o IGP o alla data dell’1.1.1996, l’uso del marchio può proseguire,purché esso non incorra in una delle cause di nullità o decadenza previste dalla dir. CEE 89/104 sui marchi d’impresa o dal Reg. CE 40/94 sul marchio comunitario.

 

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