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Home Doc, Dop, Igp Salumi Salame Piemonte(DOP)

Salame Piemonte(DOP)

altDISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"SALAME PIEMONTE" Denominazione d'Origine Protetta
Art. l Denominazione
La Denominazione d'Origine Protetta "Salame Piemonte" è riservata esclusivamente al prodotto di
salumeria insaccato e stagionato crudo, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art.2 Descrizione e caratteristiche del prodotto
II Salame Piemonte è costituito dall'impasto di carne suina fresca marezzata, che non ha subito
processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli: per la parte magra: muscolatura striata
proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente
dalla pancetta, dalla gola e lardo. Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente. Il
Salame Piemonte, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche
organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche:
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aspetto esterno: forma cilindrica o incurvata per le pezzature più piccole.
Consistenza: il prodotto si presenta compatto e di consistenza non elastica. Non sono presenti
aponeurosi evidenti.
Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzata dalla tipica coesione
delle frazioni muscolari e adipose che risultano piuttosto "allungate". Il pepe è presente in pezzi e/o
in polvere.
Colore: rosso rubino.
Odore: delicato, di carne matura, di stagionato di vino e di aglio.
Sapore: dolce e delicato, leggermente speziato (pepe e noce moscata), buona persistenza aromatica,
mai acido, salatura equilibrata.
CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Proteine totali min. 23%
Rapporto collageno / proteine max 0,12
Rapporto acqua / proteine max 2,00
Rapporto grasso / proteine max 1,40
pH > 5.2
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Carica microbica mesofìla > 1x107 unità formanti colonia/g - con
prevalenza di lattobacillacee e coccacee.
Il Salame Piemonte intero può essere commercializzato nelle seguenti forme: "bocconcini "
fino a 70 g., "salametti" fino a 220 g., "filzette" fino a 450 g., "cresponetti" fino a 2000 g.,
"cresponi" oltre i 2500 g.
Art. 3 Zona di produzione
La nascita, le operazioni di allevamento e macellazione dei suini, nonché le operazioni di
produzione, stagionatura, del Salame Piemonte, devono avvenire nel territorio della regione
Piemonte.
Art. 4 Prova dell'Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata, documentando per ognuna, gli input e gli
output.
Tutti gli operatori della filiera devono seguire specifiche procedure, oltre a quanto previsto dalla
legislazione, per garantire la rintracciabilità durante tutte le fasi del processo (nascita, allevamento,
macellazione, sezionamento, trasformazione, stagionatura, affettamento, confezionamento). In
particolare, tali procedure prevedono che tutti gli operatori siano preventivamente autorizzati ad
opera dell’Organismo di controllo, in base a prerequisiti specificati, ed iscritti in appositi elenchi.
Tra gli altri adempimenti, gli allevatori autorizzati devono essere dotati, da parte dell’Organismo di
controllo, di punzoni con cui devono essere tatuati i suinetti su entrambe le cosce, entro 30 giorni
dalla nascita. Ogni singola spedizione, avviata alla macellazione, è accompagnata da uno specifico
documento che deve attestare la conformità dei suini ai requisiti del Disciplinare. I macelli devono
utilizzare per la preparazione delle carni destinate al Salame Piemonte solo mezzene che rechino,
ciascuna, i tatuaggi previsti e corrispondano ai documenti emessi dall’allevatore. Quindi,
appongono il proprio timbro di certificazione su tutti i tagli, ove è possibile, e redigono un’apposita
dichiarazione di conformità che attesta la conformità di origine, provenienza, caratteristiche ed età
dei suini nonché la quantità delle partite macellate.
Tale documento accompagna ogni spedizione dal macello al salumificio. Questi annota, su apposito
registro, ogni fornitura con tutti i dati di provenienza e con gli estremi del lotto di lavorazione,
nonché tutti i dati di output.
Meccanismi analoghi devono essere utilizzati nelle fasi successive di stagionatura, affettamento e
confezionamento.
In particolare, l’affettamento, il porzionamento ed il confezionamento può avvenire anche in
laboratori situati fuori dalla zona di produzione, ma, comunque, preventivamente autorizzati
dall’organismo di controllo. Tali laboratori annotano su un registro le informazioni essenziali per
l’identificazione della provenienza dei salami, la destinazione dei prodotti, le operazioni effettuate e
la conseguente identificazione dei lotti.
Il codice del lotto di produzione, presente sull’etichettatura del prodotto in commercio, deve
corrispondere a quello effettivamente utilizzato e registrato dall’operatore finale.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi (compresi i laboratori di
affettamento, porzionamento e confezionamento), sono assoggettate al controllo da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal piano di controllo approvato.
Per quanto riguarda gli alimenti per gli animali, quando non siano autoprodotti dallo stesso
allevatore, l’origine è attestata da apposita documentazione del fornitore che ne garantisce l’origine
prevalente piemontese. Gli allevatori devono organizzare l’allevamento in modo da essere in grado
di dimostrare l’effettiva somministrazione di alimenti di prevalente origine piemontese agli animali.
Il vino deve provenire esclusivamente da vini rossi piemontesi a denominazione di origine,
derivanti da uve Barbera, Nebbiolo o Dolcetto.
Il produttore di Salame Piemonte ne garantisce la rintracciabilità interna tramite specifici documenti
di registrazione.
Art. 5 Metodo di Produzione
Materie Prime
Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:
a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come
migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;
b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico
Italiano;
c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia o all'estero,
provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del
Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante;
Non sono in ogni caso ammessi:
a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della
sensibilità agli stress (PSS);
b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted
Poland.
Gli alimenti utilizzati per gli animali sono conformi agli standard merceologici e la dieta è costituita
in prevalenza da colture cerealicole, in particolare quella del mais.
Per l’alimentazione dei suini, gli allevamenti utilizzano principalmente alimenti di origine dall’area
di produzione del Salame Piemonte (in quantità superiore al 50%) e, in molti casi, i cereali sono
prodotti dalle stesse aziende che allevano i maiali.
La qualità dei cereali e delle materie prime prodotte nell’area di produzione è buona, in particolare
favorita dalle buone condizioni climatiche esistenti nell’area stessa e dalla disponibilità di acqua che
consente irrigazioni costanti tutto l’anno in quasi tutte le aree di produzione dei cereali o delle
proteoleaginose. Il clima particolarmente ventilato e secco limita il manifestarsi di malattie fungine
portatrici di micotossine.
Per alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli
considerati in tabella n° 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in
tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per
il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45%
di quella totale:
Tabella 1
Mais, semola glutinata (1) fino al 5% della ss della razione
Carrube denocciolate fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2). fino al' 1% della ss della razione
Distillers (3) fino al 3% della ss della razione
Latticello fino a max 1. 6 capo/giorno
Lipidi (4) fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici fino al' 1% della ss della razione
Silomais fino al 10% della ss della razione
Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione
(1) ovvero corn gluten feed
(2) farina
(3) per "distillers" si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a
fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere
analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero
leborlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite
massimo del 2% sulla ss
(4) con punto di fusione superiore a 36C°
ss = sostanza secca
Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di
seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti
per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55%
di quella totale:
Tabella 2
Mais (*) fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1) fino al 55% della ss della razione
Sorgo fino al 40% della ss della razione
Orzo fino al 40% della ss della razione
Frumento fino al 25% della ss della razione
Triti cale fino al 25% della ss della razione
Avena fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2) fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3) fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata fino al 15% della ss della razione
Manioca fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4) fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche(5) fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere;buccette (6) fino al 2% della ss della razione
Latte, siero fino a max 1. 15 capo/giorno
Latticello fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata fino al 2% della ss della razione
Melasso fino al 5% della ss della razione
Soia, f.e.(**) fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e. fino all'8% della ss della razione
Sesamo, f.e. fino al 3% della ss della razione
Mais germe, f.e. fino al 5% della ss della razione
Pisello (7 ) fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di tonila fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8) fino al 2% della ss della razione
(1) e/o pannocchia
(2) ad esempio : riso sbramato
(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento
(4) surpressate ed insilate
(5) esauste
(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori
(7) e/o altri semi di leguminose
(8) con punto di fusione superiore a 40C°
ss = sostanza secca
(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata
(**)farina di estrazione
L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.
Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.
L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza
secca della razione.
Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.
Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i
fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del
presente disciplinare.
Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità
nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:
Tabella 3
composizione in fino a 80 Kg di peso vivo da 80 Kg di peso vivo
Fibra greggia Min. 3% Max. 10% Min. 3% Max. 8%
Grassi Min. 3% Max 7% Min, 3% Max. 6%
Proteina greggia Min. 14% Max. 20% Min. 12% Max. 18%
Ceneri Min. 5% Max. 9% Min. 4% Max. 8%
Amido > 25% > 30%
Acido linoleico E' ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente
legislazione di ordine generale.
I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia
trascorso il quindicesimo mese dalla nascita.
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve essere compreso
nell'intervallo pari a Kg 144 e Kg 176.
Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste
dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dal regolamento (CE) 1249/ 2008, dal Decreto Ministeriale
8/5/2009 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.
Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in grani e/o in pezzi e/o in polvere (massimo
0,4%), spezie e piante aromatiche: aglio, chiodi di garofano interi o macinati o in infusione con il
vino, noce moscata, vino rosso piemontese a denominazione d’origine proveniente dai vitigni
Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. E'ammesso l'utilizzo di zucchero e/o destrosio, colture di avviamento
alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo
sale sodico.
Metodo di elaborazione
Le frazioni muscolari ottenute dalla muscolatura striata, proveniente dalla coscia, dalla spalla e
dalla pancetta e le frazioni adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di
maggiore dimensione e il tessuto adiposo molle.
Le frazioni muscolari e adipose utilizzate per la preparazione del Salame Piemonte DOP devono
essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura maggiore o uguale a -1 °C per le parti
magre e maggiore o uguale a -5 °C per le parti grasse, attrezzate in modo tale da permettere una
buona disidratazione delle frazioni muscolari.
Si effettua poi, il pre-taglio delle carni (e frazioni adipose) in pezzi non superiori a 5 cm di lato e la
successiva macinatura in tritacarne (con fori di 8-10 mm).
Segue l'impastatura di tutti gli ingredienti in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.
L'impastatura deve essere prolungata fino ad ottenere la caratteristica forma allungata della struttura
fisica delle frazioni adipose.
Il Salame Piemonte DOP deve essere insaccato in budello naturale suino e/o bovino o involucro
artificiale. Successivamente viene legato con spago o mediante un sistema di clip. In entrambi i casi
è ammesso l'utilizzo di apposita rete.
Al momento della preparazione il diametro del salame non deve essere superiore a 14 cm.
L'asciugamento è effettuato a caldo a temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e deve consentire una
rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Non possono essere
adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.
Stagionatura
La stagionatura del Salame Piemonte DOP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un
sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11 °C e 15°C. Il tempo di stagionatura, che
comprende anche l'asciugamento, varia in funzione del diametro del salame fresco, come viene
indicato nella tabella seguente:
Diametro
del salame fresco in mm.
Tempi minimi di stagionatura (compreso 1 '
asciugamento) In settimane dalla data
di insacco
Fino a 50 1
Da 51 a 70 2
Da 71 a 90 3
Da.91 a 110 7
Da 111 a 140 9
Tutte le fasi di elaborazione e stagionatura avvengono sotto il controllo del maestro salumiere che,
con la sua esperienza, convalida le successioni delle varie fasi del processo, con la specifica
responsabilità della dosatura delle spezie ed in particolare del vino.
Art. 6 Legame con l'ambiente
Lo stesso nome Piemonte deriva dal fatto che la Regione si trova, geograficamente, “ai piedi
dei monti” poichè è circondata, per 3 lati, da montagne di altezza anche rilevante; ciò
impedisce l’afflusso delle correnti fredde del Nord e dei venti salmastri dal mare. Questa
situazione, pressochè unica in Europa, dà origine, nella gran parte della Regione, ad un clima
temperato-continentale con inverni freddi, ma asciutti, estati calde, ma ventilate e con livelli
di umidità media compresi fra il 50 ed il 70%. In particolar modo le correnti d’aria e le
perturbazioni sono influenzate dai massicci montuosi generando diversi fenomeni
atmosferici, quali la filtrazione dell’aria, i venti caldi di ricaduta (phóen) e le nebbie che
caratterizzano direttamente la produzione e la stagionatura del Salame Piemonte.
Queste particolari condizioni climatiche, con una bassa igroscopia (mediamente intorno al
50-70%) producono la progressiva perdita di umidità delle carni fresche, ancor prima della
loro miscelazione. Le stesse condizioni contribuiscono all’abbassamento, in tempi brevi, del
pH del Salame Piemonte al punto ottimale di coagulazione delle proteine, conferendo
coesione e compattezza all’impasto.
Successivamente, queste particolari condizioni climatiche aiutano una rapida risalita del pH,
che permette la crescita di microrganismi (micrococchi) favorevoli allo sviluppo ottimale
della stagionatura in tempi minori rispetto ad altre zone geografiche.
Contemporaneamente, il rapido attecchimento sulla superficie del budello di miceti
caratteristici, combinato con le reazioni enzimatiche sui grassi e proteine, elementi
fortemente influenzati dal clima del Piemonte, sono fattori essenziali per lo sviluppo
dell’aroma e del sapore del Salame Piemonte.
La posizione geografica del Piemonte, ha contribuito storicamente allo sviluppo dell’arte
salumiera; il Piemonte è, infatti, il primo passaggio della “Via del Sale” che favoriva l’arrivo
nel Nord Europa del sale e delle spezie, componenti fondamentali del salame, provenienti dai
porti liguri e dalla costa Azzurra (Nico Orengo: “La via del sale”).
Un altro elemento fondamentale, distintivo e caratterizzante del Salame Piemonte, è
l’utilizzo di vini rossi tipici piemontesi nel processo produttivo, che ne caratterizzano
significativamente il gusto e l’aroma. Tale tradizione testimonia il profondo legame con le
terre piemontesi, ricche di vigneti e di vini rossi eccellenti e con la tradizione storica. Nel
Salame Piemonte è, pertanto, esclusivamente presente vino rosso piemontese a
denominazione di origine, proveniente da uve Barbera, Nebbiolo e Dolcetto che sono i tre
vitigni più famosi del Piemonte ed, in passato come nel presente, hanno sempre influito
sull’economia e sulle abitudini alimentari del territorio.
Il maiale ed i suoi prodotti hanno sempre rappresentato per il Piemonte un elemento
fondamentale per l’alimentazione di tutta la popolazione.
Fin dal ‘700 i libri degli acquisti di Casa Savoia testimoniano la presenza dei salumi nell’alta
gastronomia dell’epoca; il famoso Giovanni Vialardi, capocuoco e pasticciere reale (di Casa
Savoia), nel suo trattato di “Cucina Borghese” (1854), descrive, in dettaglio, le modalità di
realizzazione del “salame di carne di maiale” che si può considerare il vero precursore del
Salame Piemonte poichè si tratta di una ricetta simile all’attuale, che prevedeva, già allora,
una preparazione con l’aggiunta di “un bicchiere di buon vino di barbera”.
Parallelamente, “L’inchiesta agraria” del Parlamento del Regno d’Italia, di fine ‘800 (la
cosiddetta “Inchiesta Jacini” - 1877) illustra, in dettaglio, le condizioni dell’economia agraria
e le condizioni di vita contadina nelle province piemontesi. Ne emerge una situazione,
diffusa e costante, in cui tutte le famiglie contadine, i mezzadri ed anche i braccianti ....
“tengono un maiale di cui vendono una parte mentre l’altra riservano a loro. Fanno venire a
casa il salumaio che fa loro le salsiccie ed i salami casalinghi che consumano nelle feste
grasse”.
In pratica, nell’area del Piemonte i salami costituivano l’unico consumo di carne nella prima
parte dell’anno per le popolazioni meno abbienti; le pezzature più piccole di Salame
Piemonte venivano usate per un consumo a breve termine, ad esempio durante le festività
natalizie, mentre le pezzature più grandi, con tempi di conservazione maggiori, erano
riservate per le successive feste pasquali fino all’inizio dell’estate. Addirittura esistono
testimonianze di utilizzo come prodotto per il pagamento in natura dei canoni di affitto dei
fondi rustici. Infatti, i salami Piemonte venivano anche chiamati, in dialetto, “i bun” (“i
buoni” per distinguerli dalle altre preparazioni: salsicce, cotechini, pancette) e diventavano
una ricercata prelibatezza anche sulle tavole della borghesia e della nobiltà.
All’inizio del ‘900, accanto a queste lavorazioni contadine, iniziano le prime attività
artigianali e pre-industriali come quella, fra le guerre mondiali, rilevante per durata e
dimensioni economiche, dell’Alleanza Cooperativa Torinese che, nel proprio salumificio di
Torino, produceva principalmente salami piemontesi tradizionali (6,3 milioni di lire nel 1937
– circa 6 milioni di euro attuali).
Nel dopoguerra si estende la produzione industriale a fianco di quella artigianale e sui Listini
quindicinali della Camera di Commercio di Torino (dal 1948 ad oggi, ma probabilmente
anche da prima, poiché gli archivi precedenti sono andati distrutti) il Salame Piemonte è
presente nella sezione “Carni suine fresche”, proprio con la voce “Salame Piemonte”.
Anche oggi è il maestro salumiere che, con la sua esperienza, valuta le condizioni ottimali
delle carni e decide i momenti favorevoli per l’avanzamento del processo produttivo,
garantendo la sapiente dosatura delle spezie e del vino.
Il Salame Piemonte, quindi, fa parte della più antica tradizione alimentare piemontese ed è,
tutt’oggi, largamente impiegato come componente importante del “menù tipico piemontese”,
ormai ben noto e diffuso in Italia, e non solo.
Art. 7 Controlli
I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente a quanto previsto dal
regolamento (CE) 510/2006. Tale struttura è l’organismo di controllo INEQ - Istituto Nord Est
Qualità - Via Rodeano 71, San Daniele del Friuli (Ud), Tel. 0432 940349, Fax-0432 943357, email:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Art. 8 Etichettatura e confezionamento
Il Salame Piemonte DOP è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in
atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.
La designazione della denominazione di origine protetta "Salame Piemonte" deve essere apposta
sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare
in etichetta. ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione Origine Protetta"
che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato e dal
simbolo grafico comunitario.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. La
dicitura "Salame Piemonte" deve essere riportata in lingua italiana.
Il logo della DOP "Salame Piemonte" rappresenta una figura composta da tre lati di un quadrato
collegati, nella parte superiore, da una sezione di circonferenza. Il rapporto fra la base e l'altezza
della figura è pari a 0,97. Il logo presenta una outline rossa. All'interno del logo sono inseriti tre
elementi distinti:
 la figura stilizzata del salame in colore rosso;
 la rappresentazione del profilo del Monviso in colore bianco;
 la denominazione di prodotto "Salame Piemonte" DOP su tre righe, che emerge in colore
bianco sul fondo blu del cielo, seguendo il movimento del tassello.
Il font utilizzato nella dicitura "Salame Piemonte DOP" è il Caslon Book B.E. bold.
Sulle etichette e sulle confezioni il logo DOP deve essere stampato con i seguenti colori:
 pantone 1805C per la parte magra del salame e l’outline del tassello
 pantone 280C per il cielo
 pantone Bianco Pieno (valori di quadricromia C:0 M:0 Y:0 IC:0) per il Monviso,

lacordicella del salame, la parte grassa del salame e la scritta "Salame Piemonte"..

alt


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