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Home Doc, Dop, Igp Ortofrutta Pesca di Leonforte (Igp)

Pesca di Leonforte (Igp)

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)


(Regolamento CE n 510/06)
“PESCA DI LEONFORTE”

Regione: Sicilia
Riconoscimento CE: 2010


Disciplinare di produzione

Art. 1
DENOMINAZIONE
L’Indicazione Geografica Protetta “Pesca di Leonforte”, è riservata esclusivamente
alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabili dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
DESCRIZIONE
La “Pesca di Leonforte” ad indicazione geografica protetta è il prodotto della
coltivazione degli ecotipi locali di pesca: Bianco e Giallone di Leonforte.
All’atto dell’immissione al consumo della “Pesca di Leonforte” ad indicazione
geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Integri;
• Di aspetto fresco;
• Sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli
inadatti al consumo;
• Puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;
• Indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;
• Privi di odori e/o sapori estranei;
• Consistenza della polpa: puntale del penetrometro di 8 mm;
• Contenuto in solidi solubili compreso tra 11 e 13 gradi Brix;
• Peso compreso tra 100 e 350 grammi;
• Forma globosa a valve asimmetriche;
• Buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti;
• Polpa di colore bianco o giallo aderente al nocciolo.
Possono ottenere il riconoscimento IGP “Pesca di Leonforte” solo le pesche di
categoria Extra e I.
Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione della IGP “Pesca di Leonforte” interessa i comuni di Leonforte,
Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in provincia di Enna.
Art. 4
PROVA DELL’ORIGINE
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli
input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei
produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla

struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5
METODO DI OTTENIMENTO
Scelta del portinnesto
I portinnesti ammessi sono il Pesco Franco ed il Pesco Mandorlo (GF 677), Barrier e
Cadaman.Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono
essere di buona qualità agronomica e sanitaria, e di età massima di 1 anno. Le marze
da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario,
selezionate all’interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all’art. 3, per la
propagazione della “Pesca di Leonforte”.
La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunnoinverno
per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate
nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidità del terreno
sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena
dopo la loro messa a dimora.
Sistemi di conduzione degli impianti.
I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. “Pesca di Leonforte”, sono
riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e
tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar
di pesco, dal suolo, dal clima e dall’uomo. La coltivazione deve essere condotta con i
seguenti metodi:
-convenzionale, in uso nella zona, con l’osservanza delle norme di “Buona Pratica
Agricola” della Regione Siciliana;
-integrata, ottenuta nel rispetto delle” Norme Tecniche” previste dal disciplinare della
Regione Siciliana;
-biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Forma di allevamento
La forma di allevamento deve assicurare un’adeguata esposizione ai raggi solari in
tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualità, favorire un’uniforme distribuzione
dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura,
diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.
Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:
- Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 4-4,5 x 4,5-5;
- Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 x 2;
- Fusetto: m 4,5-5 x 2.
La densità di impianto è compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza
della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima
produzione per ettaro non deve superare le 20 tonnellate.

Tecniche Colturali
E’ ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i
canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima
dell’insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio.
E’ obbligatorio l’uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli
agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una
noce e, comunque, non oltre il mese di luglio.
Fertilizzazione
Negli impianti in fase di allevamento, le quantità di fertilizzanti devono essere ridotte
proporzionalmente, localizzandole in prossimità dell’apparato radicale delle piante.
Deve essere privilegiato l’uso del letame e degli altri concimi organici. Sono
ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.
Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro.
Irrigazione
E’ ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi
sistemi irrigui sovrachioma.
Raccolta
La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade
di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la
lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione
fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di
destinazione.
Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l’operazione nelle ore più calde
della giornata e l’esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà
essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare
danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i
sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle
cassette o in altri contenitori.
E’ ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa
tra 0,5°C e 4,5°C per un periodo massimo di 20 giorni.
Le operazioni condizionamento della IGP “Pesca di Leonforte” devono avvenire
all’interno dell’areale di produzione definito all’articolo 3 del presente disciplinare per
evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento
e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che
comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.
Art. 6
LEGAME
La richiesta di riconoscimento della I.G.P. “Pesca di Leonforte” è giustificata dalla
reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche
qualitative quali la durezza e la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul
mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche.
Oltre all’epoca di maturazione e alle caratteristiche organolettiche, la peculiarità
della “Pesca di Leonforte” è ormai, da diversi decenni, la pratica

dell’insacchettamento dei frutti sulle piante come metodo di controllo della mosca
mediterranea (Ceratitis capitata). Tale particolarità ha rappresentato nel tempo uno
degli aspetti più qualificanti di tale produzione. Fondamentale è il lavoro del
peschicolture che è diventato il manager delle proprie produzioni perché ha capito di
avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari
nell’insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha
assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.
Da circa un ventennio la “Pesca di Leonforte” muove un indotto economico notevole
non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in
occasione dell’annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel
centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel
XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato
creato nel 1982 dall’Amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo
della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell’Isola le peculiarità di un
prodotto unico. L’evento, nato come “Sagra della pesca di Leonforte” ha significato
fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.
Art.7
CONTROLLI
I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e
11 del Regolamento CE n.510/2006.
Art.8
ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO
I frutti ad Indicazione Geografica Protetta “Pesca di Leonforte” devono essere
commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario
formato della capacità da 0,5 a 6 kg.
Ciascuna confezione o imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà,
categoria, calibro e grado di maturazione. E’ richiesta l’omogeneità di colorazione.
I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante
materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo,
inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con
inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre,
essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l’apertura della stessa
comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle
fasi successive al confezionamento. Per i frutti venduti a pezzo è obbligatoria la
bollinatura di almeno il 70 % di essi.
In etichetta, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario
devono essere riportate le seguenti diciture:
• Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o condizionatrice.
• La categoria commerciale di appartenenza.
E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati,
purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il
consumatore.

Il logo della denominazione è costituito da un ovale, all’interno del quale è
rappresentata la Granfonte, monumento simbolo del Comune di Leonforte, a cui è
sovrapposta in primo piano una pesca confezionata in un sacchetto. All’interno
dell’ovale in alto al centro è riportata la dicitura Pesca di Leonforte, in basso al centro
è riportato l’acronimo I.G.P.. Il disegno è circoscritto da una linea verde marcata,lo
sfondo è giallo tenue, la Granfonte è di colore verde come la scritta pesca di Leonforte
e IGP, giallo–arancione il colore della pesca con foglia verde,sacchetto bianco con
ombre grigie e un filo nero che circoscrive ai bordi il sacchetto ed infine il filo nero
che testimonia la chiusura del sacchetto.
Le dimensioni del disegno sono 46mmx37mm;tipo del carattere Times new Roman
Dimensioni carattere :
• pesca di Leonforte 14;
• IGP :11
Indici colorimetrici:
1. Cerchio esterno:Verde pallido,giallo 100%,cyan 40%;
2. Cerchio interno:Giallo sfumato 40%;
3. Diciture e disegno :Verde,giallo 100%,cyan 100%;
4. Sacchetto : bianco 100% ; Contorno sacchetto nero 100%;
5. Pesca intera giallo,giallo 100%,Magenta 20%.
Art. 9
PRODOTTI TRASFORMATI
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la “Pesca di Leonforte” I.G.P. anche a
seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al
consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta
senza l’apposizione del logo comunitario, a condizione che:
- Il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il
componente esclusivo della categoria merceologica;

- Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dai
titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P.
riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad
iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione
Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in quanto autorità nazionale preposta all’attuazione del Reg. (CE) 510/2006.


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