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Home Doc, Dop, Igp Ortofrutta Asparago verde di Altedo(IGP)

Asparago verde di Altedo(IGP)

altRegione: Emilia-Romagna
Riconoscimento CE: Reg. CE n. 492/03

Provvedimento 24 marzo 2003.
Iscrizione della denominazione «Asparago verde di Altedo» nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2003).
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18
marzo 2003, la denominazione «Asparago verde di Altedo», è iscritta quale
indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 6,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della
indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», affinché le disposizioni
contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa
della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», registrata in sede
comunitaria con Regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Asparago verde di
Altedo» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la
menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
ALLEGATO
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5 D.O.P.( ) - I.G.P. (X)
numero nazionale del fascicolo: 2/2000
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel.: 06/4819968 - Fax 06/42013126.
2. Associazione richiedente:
2.1) nome: Comitato promotore la sagra dell’asparago verde di Altedo;
2.2) indirizzo: sede legale: Piazza Unità d’Italia, 1 - 40058 Malalbergo (Bologna)
sede operativa: via Gramsci, 1 - 40051 Altedo (Bologna);
2.3) Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).
3. Tipo di prodotto:
Ortaggi - Classe 1.6.
4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all’art. 4, par. 2).
4.1) Nome: Asparago verde di Altedo.
4.2) Descrizione: La indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è
riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti, iscritti in un apposito
elenco tenuto dall’Organismo di controllo di cui al punto 4.7, costituiti dalle
seguenti cultivar di asparagi verdi: Precoce d’Argenteuil, Eros, Marte, Ringo e
altre cultivar che possono essere presenti fino ad un massimo del 20%.
L’Indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni
classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste
dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:
categoria «Extra»;
categoria I.
Nell’ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni
specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, l’«Asparago verde di
Altedo» all’atto dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche merceologiche e qualitative:
i turioni devono essere:
interi;
freschi di aspetto;
sani;
esenti da attacchi di roditori e di insetti;
puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;
privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo
l’eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda;
privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di
muffe).
Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.
I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e,
limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.
4.3) Zona geografica: l’area geografica interessata alla produzione dell’Asparago
verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la
costa adriatica ed il Po in provincia di Ferrara. In particolare, tale area geografica
comprende, nell’ambito delle province di Bologna e di Ferrara, l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Bologna: Anzola dell’Emilia, Argelato, Bologna, Budrio,
Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d’Argile,
Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castelguelfo, Dozza,
Galliera, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio,
Molinella, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese,
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di Piano, San
Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;
provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio,
Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi
Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato,
Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano
Mainarda, Voghiera.
4.4) Prova dell’origine: a livello storico-tradizionale, i documenti comprovanti
l’origine della coltura, della commercializzazione e dell’utilizzo culinario
dell’Asparago verde ad Altedo e nelle zone limitrofe risalgono al XIII secolo.
Infatti dalle aree coltivate «si raccoglievano cereali, foraggio, canapa e ortaggi, fra
questi ultimi una verdura molto apprezzata nelle mense del tempo per il suo
inebriante sapore» quale appunto l’Asparago di valle: un prodotto molto usato dai
grandi cuochi bolognesi nei secoli passati, come testimoniano le ricette con
asparago inserite nei loro trattati.
Una prima citazione specifica degli asparagi verdi si trova nella famosa opera
«Ruralium Commodorium Libri Duodecim» del grande agronomo Pier Crescenzi,
nato a Bologna nel 1233.
Il medico e letterato Bolognese Baldassarre Pisanelli, del «500» nel suo «Trattato
de’ cibi et del bere» consigliava l’uso degli asparagi coltivati perché migliori dei
selvatici.
Ciò dimostra la remota usanza della coltivazione dell’Asparago nelle nostre
campagne.
Altro agronomo bolognese e grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII
secolo, parla dell’asparago verde nel suo trattato «L’economia del cittadino in
villa» del 1644.
(Per più ampia documentazione consultare l’allegata relazione «Altedo e la
tradizione dell’Asparago nel Bolognese»).
A livello di controlli per l’attestazione di provenienza (origine) della produzione
I.G.P., la prova dell’origine dell’«Asparago verde di Altedo» I.G.P. dalla zona
geografica di produzione delimitata è certificata dall’Organismo di controllo di cui
al punto 4.7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori
interessati nell’ambito dell’intero ciclo produttivo.
I fondamentali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni
fase della filiera produzione - lavorazione - confezionamento, sono costituiti da:
una preliminare iscrizione, a cura dei produttori interessati, nell’apposito
elenco delle superfici coltivate, attivato, tenuto ed aggiornato dall’Organismo
di controllo;
la denuncia a cura del produttore, dopo ogni raccolta, all’Organismo di
controllo, dei quantitativi di asparago prodotti ed eventualmente conferiti ad un
centro di lavorazione collettivo;
la conseguente certificazione di tutte partite di prodotto confezionato ed
etichettato con l’indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»
prima della commercializzazione ai fini dell’immissione al consumo.
4.5) Metodo dell’ottenimento: condizioni pedoclimatiche delle aree di
coltivazione: nell’ambito della zona geografica di produzione delimitata sono
idonei alla coltivazione dell’«Asparago verde di Altedo» i terreni di tipo sabbioso,
franco sabbioso e franco sabbioso argilloso. Il clima è quello tipico della bassa
Padana.
Tecniche colturali. è prevista la rotazione. Si possono perciò avviare nuovi
impianti su quei terreni che per almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa
produzione e che comunque nell’anno precedente l’inizio della coltivazione non
abbiano ospitato le colture di erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.
La preparazione del terreno ai fini dell’impianto provvede una lavorazione
profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.
Inoltre i terreni devono presentarsi ben drenati per evitare ristagni idrici.
La messa a dimora del materiale di propagazione (zampe o piantine) deve
avvenire in solchi, precedentemente scavati, aventi una profondità tra i 25 ed i 35
cm, e disposti in file aventi una distanza minima tra loro di 1 metro. La distanza
minima sulla fila deve essere di 33 cm. Le zampe devono avere un peso minimo di
70 g ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora
dall’ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilità di un impianto
irriguo di soccorso.
Fertilizzazione. è obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell’«Asparago
verde di Altedo» effettuare un’analisi completa del terreno. Tale analisi ha validità
quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute
alla coltivazione. Sono basilari i valori medi di asportazione di seguito riportati:
N = 25 Kg per 1 t di prodotto;
P205 = 7 Kg per 1 t di prodotto;
K 20 = 22,5 Kg per 1 t di prodotto, ed i valori risultanti dalle analisi del
terreno.
Durante tutte le fasi di impianto, allevamento e produzione è obbligatorio
integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, comunghia,
ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.
Cure colturali. Si procede per un paio d’anni alle concimazioni, ai trattamenti
fitosanitari della parte aerea, al rincalzo delle suddette file ed all’eventuale
irrigazione, che risulta fondamentale nei momenti di carenza idrica. Dopo due
anni dall’impianto si può dare inizio alla raccolta dei turioni come prima descritti.
Raccolta. La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per evitare
l’indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la
produzione, deve essere rispettata la seguente tabella:
secondo anno: da quindici a venti giorni di raccolta;
terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;
quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni di raccolta.
La produzione annua massima prevista per l’asparagiaia in piena produzione è di
10 t/ha.
La data di raccolta non si deve protrarre oltre il 20 giugno.
I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più
fresche della giornata.
Conservazione e confezionamento. Dopo la raccolta gli asparagi devono essere al
centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.
Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto,
mediante un rapido raffreddamento tramite parziale immersione dei turioni in
acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.
Il prodotto viene infine confezionato in mazzi, da un minimo 250 g ad un
massimo di 3 Kg, opportunamente legati e pareggiati alla base, mediante
un’operazione di rifilatura meccanica o manuale. I mazzi stessi possono essere
avvolti alla base con fazzoletti di materiale idoneo o addobbati con banda di
idoneo materiale e come tali essere sistemati nei contenitori di imballaggio, ai fini
della commercializzazione per l’immissione al consumo.
4.6) Legame: La particolare composizione del terreno, il clima umido e nebbioso
tipico della Bassa padana, che accomuna tutta l’area sopra descritta, unita alla
perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione dell’Asparago, esperienza secolare
tramandatasi di padre in figlio, fanno sì che le caratteristiche qualitative e di
tipicità del prodotto sono strettamente connesse all’area geografica indicata, che si
debba dunque, considerare l’ambiente ideale di origine dell’Asparago verde di
Altedo.
4.7) Struttura di controllo:
nome Check Fruit S.r.l.;
indirizzo: Via J. Barozzi, 8 - 40126 Bologna.
4.8) Etichettatura:
sulle confezioni di vendita dell’«Asparago verde di Altedo», come sopra specificate,
oltre alle altre indicazioni di designazione obbligatorie previste dalla specifica
normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi, devono
essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture
«Asparago verde di Altedo» e «Indicazione geografica protetta».
Inoltre nella designazione, in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica,
deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago verde di
Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel
manuale grafico allegato al disciplinare di produzione.
4.9) Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione.
N. CE:
Data di ricevimento del fascicolo integrale:
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«ASPARAGO VERDE DI ALTEDO»
1. Nome del prodotto
L’indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata
all’asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
2. Descrizione del prodotto
Le cultivar idonee alla produzione dell’«Asparago verde di Altedo» sono:
Precoce D’Argenteuil;
Eros;
Marte;
Ringo.
Possono essere destinate alla produzione dell’«Asparago verde di Altedo» altre
cultivar presenti negli impianti fino a un massimo del 20%.
3. Delimitazione della zona geografica di produzione
L’«Asparago Verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente nell’ambito
delle seguenti zone:
provincia di Bologna: per intero i Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato,
Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore,
Castello D’Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso,
Castelguelfo, Dozza, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo,
Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento,
Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di
Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale.
provincia di Ferrara: per intero i comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento,
Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia,
Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino,
Massafiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Sant’Agostino,
Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
4. Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali
4.1 Condizioni pedoclimatiche.
Nell’ambito della zona sopra delimitata sono idonei alla coltivazione
dell’«Asparago verde di Altedo» i terreni aventi le seguenti caratteristiche: terreni
sabbiosi, franco sabbiosi, franco sabbiosi argillosi.
Il clima è quello tipico della bassa padana.
4.2 Tecniche colturali.
Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di «Asparago verde di Altedo» su
quei terreni che da almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e
che comunque nell’anno precedente l’inizio della coltivazione non abbiano
ospitato produzioni di erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.
Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono presentarsi ben drenati per
evitare ristagni d’acqua.
Aratura del terreno: l’aratura deve essere profonda da un minimo di 40 cm ad un
massimo di 60 cm.
Distanze e profondità d’impianto: la distanza minima fra le file deve essere di 1
m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,33 m. La profondità dei solchi
deve essere da un minimo di 0,25 m ad un massimo di 0,35 m.
Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o con
piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di g 70 ed essere esenti da
malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall’ultima decade di aprile
in poi e necessitano della disponibilità di un impianto irriguo di soccorso.
Fertilizzazione: è obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell’«Asparago
verde di Altedo» effettuare un’analisi completa del relativo terreno. Tale analisi ha
validità quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni
dovute alla coltivazione dell’«Asparago verde di Altedo». Sono basilari i valori
medi di asportazione di seguito riportati:
N = 25 kg per 1 t di prodotto;
P205 = 7 kg per 1 t di prodotto;
K20 = 22,5 kg per 1 t di prodotto
ed i valori risultanti dalle analisi del terreno.
Durante tutte le fasi di impianto, allevamento e produzione è obbligatorio
integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, comunghia,
ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.
Le cure colturali:
al primo anno:
sarchiatura dell’impianto;
difesa dell’apparato aereo dalle avversità;
irrigazione in caso di carenza idrica;
taglio autunnale della vegetazione dopo il completo disseccamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera
rincalzatura.
al secondo anno:
concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l’interramento;
difesa dell’asparago aereo dalle avversità;
taglio autunnale della vegetazione;
concimazione autunnale e lavorazione superficiale del terreno e leggera
rincalzatura;
al terzo anno:
concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per l’interramento del
concime;
eventuale diserbo chimico;
concimazione di fine raccolta;
difesa dell’apparato aereo dalle avversità;
taglio dell’apparato aereo al completo disseccamento e sua bruciatura, al di
fuori dell’apprezzamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e livellamento dei
solchi al piano di campagna.
dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali del terzo anno,
escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di
almeno 10 cm sopra le gemme.
Irrigazione: l’irrigazione è fondamentale nei momenti di carenza idrica.
4.3. Raccolta.
La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per evitare
l’indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la
produzione, deve essere tassativamente rispettata la seguente tabella:
secondo anno: da quindici a venti giorni raccolta;
terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;
quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni di raccolta.
La produzione annua massima prevista per l’asparagiaia in piena produzione è di
10 t/ha.
La data di raccolta non si protrae oltre il 20 giugno.
I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più
fresche della giornata.
5. Struttura di controllo
Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Asparago verde di Altedo» sono
inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall’organismo di
controllo di cui all’art. 10, comma 2 del regolamento CEE n. 2081/92.
Il produttore, dopo ogni raccolta, è tenuto a comunicare all’organismo di controllo
i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al centro di confezionamento.
6. Caratteristiche del prodotto all’immissione al consumo
L’indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni
classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste
dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:
categoria «Extra»;
categoria 1.
Nell’ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni
specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i turioni devono
essere:
interi;
freschi di aspetto;
sani;
esenti da attacchi di roditori e di insetti;
puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;
privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo
l’eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda;
privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di
muffe).
Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.
I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e,
limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.
7. Conservazione e confezionamento
Conservazione.
Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione,
consegnati in mazzi o alla rinfusa.
Per la loro conservazione è indispensabile rallentare metabolismo del prodotto,
mediante un rapido raffreddamento tramite parziale immersione dei turioni in
acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.
Confezionamento.
Il prodotto viene confezionato in mazzi, da un minimo di 250 grammi ad un
massimo di kg 3, opportunamente legati, e pareggiati alla base mediante
un’operazione di rifliatura meccanica o manuale.
Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al
confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al fazzoletto i mazzi
possono essere addobbati con banda, di idoneo materiale, orizzontale o verticale
riportante tutte le indicazioni previste dal regolamento CEE n. 2081/92. Così
preparati i mazzi vanno sistemati nei vari contenitori di imballaggio.
8. Etichettatura
Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle
medesime dimensioni le diciture: «Asparago verde di Altedo», seguita dalla
dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel
medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del
confezionatore.
Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica
deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago verde
di Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati
nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.
ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.
Manuale grafico
1. Descrizione del logo.
Ruota dentata blu e sfondo interno giallo con scritta circolare «Asparago verde
Altedo» in rosso e mazzo di asparagi al centro.
Testo alla destra della ruota dentata: «I.G.P. - Indicazione geografica protetta».
2. Utilizzazione generale del logo.
(Omissis)
Per l’utilizzo del logo, sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere
data all’utilizzo di quadricromia.
Testo: in rosso all’interno della ruota dentata logo, in nero all’esterno.
Logo in quadricromia: il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso
impiegata, in quanto la maggior parte delle confezioni sono stampate in questo
modo:
Blu: C = 100 M = 25 Y = K =
Giallo: C = M = Y = 100 K =
Rosso: C = M = 100 Y = 90 K =
Testo: in rosso all’interno della ruota dentata logo, in nero all’esterno.
Confronto con un colore di fondo: in caso di utilizzo del logo sulle confezioni o
etichette, in cui il colore blu vada a trovarsi direttamente in contatto con un
qualunque colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di
contrasto, si dovrà utilizzare intorno al logo una zona di delimitazione di diverso
colore.
Logo in un colore.
Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore, se la confezione/etichetta
è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il
colore più scuro della confezione stessa.
Logo in positivo.
(Omissis)
Logo in negativo.
Se la confezione/etichetta è di colore scuro, il logo andrà utilizzato in colore
«negativo», applicando il colore dello sfondo della confezione/etichetta stessa.
(Omissis)
3. Caratteri utilizzati: il carattere utilizzato per il testo:
helvetica in lettere maiuscole all’interno della ruota dentata, maiuscole e
minuscole all’esterno.
Si potrà utilizzare la versione linguistica del logo secondo i bisogni.
4. Tassi di riduzione.
Nell’utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, si potrà utilizzare una
misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.
Nell’utilizzo in stampa di brochure, depliant, ecc. si potrà utilizzare una misura
minima non inferiore a 30 mm di diametro della ruota dentata.
5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.
Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò sarà
più facile se il logo sarà apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette in
abbinamento al marchio aziendale.
L’uso in monocolore positivo o negativo è raccomandato solo nel caso in cui
esistano problemi tecnici che ne impediscano l’applicazione.
6. Utilizzi particolari.
Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni spot, brochure, ecc) che
mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a
colori.
In caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il più
vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

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