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Home Doc, Dop, Igp Ortofrutta Asparago bianco di Cimadolmo(IGP)

Asparago bianco di Cimadolmo(IGP)

altDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA
"ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO"

Regione: Veneto
Riconoscimento CE: Reg. CE n. 245/02


Art.l
(Nome del Prodotto)
La denominazione Asparago Bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Reg. Сее 2081/92 e nel
presente disciplinare di produzione.
Art.2
(Descrizione del Prodotto)
Le cultivar idonee alla produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo sono:
• PRECOCE D'ARGENTEUIL
• GLADIO
• LARAC
• DARIANA
• JM2001
• JM2004.
Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino a un massimo del 20%.
Art.3
(Delimitazione della zona geografica di produzione)
La zona geografica di produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo ricade in
provincia di TREVISO e comprende l'intero territorio comunale di:
BREDA DI PIAVE
CIMADOLMO
FONTANELLE
MAŘENO DI PIAVE
MASERADA SUL PIAVE
ODERZO
ORMELLE
PONTE DI PIAVE
SAN POLO DI PIAVE
SANTA LUCIA DI PIAVE
VAZZOLA
che viene delimitata ed evidenziata nell'allegata carta geografica.
Art.4
(Condizioni pedoclimatiche - tecniche colturali)
4.1. Condizioni pedoclimatiche.
Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonee alla coltivazione dell'Asparago
Bianco di Cimadolmo i terreni, aventi le seguenti caratteristiche:
terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra
a subalcalina, permeabili e accuratamente drenati.
Il clima è quello temperato - umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da
primavere con elevate intensità di pioggia che favoriscono il rapido accrescimento
dell'asparago, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.
4.2. Condizioni tecnico colturali
Scelta del materiale vivaistico:
• devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie.
Sistema di produzione ed impianto:
• Il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile.
• La densità d'impianto non deve superare le 16 mila piantine e/o zampe per ha,
con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.
• La coltura non deve succedere a se stessa o ad altre liliacee per almeno 24 mesi.
Inoltre la Coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose.
• E' da eseguire un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata e
ripeterla almeno dopo cinque anni.
Gestione del suolo e nutrizione delle piante:II terreno destinato all'impianto deve essere preparato procedendo ad una aratura
leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda.
• Per la formazione dei cumuli per la produzione di turioni bianchi non deve essere
impiegato l'aratro ma un'attrezzatura idonea.
• E' d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi. In caso di
utilizzo di fílm plastico nero lo spessore minimo deve essere di 0,1 mm.
Я Mediamente un quintale di asparago asporta: 2,5 kg di azoto, 0,7 kg di fosforo,
2,25 kg di potassio; tali quantitativi sono da reintegrare con la concimazione.
L'azoto ed il potassio vanno distribuiti da maggio a fine luglio, il fosforo ed il
boro a fine autunno - inizio inverno.
• La concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici.
• L'asparago abbisogna di irrigazioni. In periodo siccitoso sono da apportare 50 mm
. di acqua ogni 10 giorni. In relazione al livello pluviometrico, si rendono in media
necessari 3-4 interventi irrigui da giugno a tutto agosto.
Difesa fitosanitaria:
La difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche
agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai
Servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo
indispensabile gli interventi di chimici.
4.3) Raccolta:
La raccolta inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo (il
venti circa) ed il periodo di raccolta si protrae per 15-20 giorni al terzo anno di
impianto, per 40-60 giorni dal quarto anno in poi.
Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio.
La produzione massima prevista è di 7000 Kg/ha.
I turioni di Asparago Bianco di Cimadolmo vanno raccolti nelle ore più fresche della
giornata e con minore intensità di luce.
Art.5
(Controlli)
Gli impianti idonei alla produzione della IGP "Asparago Bianco di Cimadolmo"
sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di
controllo di cui all'art. 10 comma 2, del regolamento CEE 2081/92.
Ai fini dell'espletamento dei controlli e per garantire la rintracciabilità del prodotto,
il produttore è tenuto a presentare all'organismo di controllo la denuncia di inizio
raccolta, indicando l'eventuale centro di lavorazione e confezionamento, e
successivamente annotare su apposito registro con cadenza settimanale i quantitativi
prodotti ed eventualmente conferiti al predetto centro. Infine il produttore, entro 30
giorni dalla data indicata di fine raccolta, deve presentare al citato organismo di
controllo una denuncia finale della produzione annuale.
Art. 6
(Caratteristiche del prodotto)
I turioni dell"'Asparago Bianco di Cimadolmo" devono essere totalmente bianchi,
così come previsto dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli
asparagi.
Inoltre i turioni dell'"Asparago Bianco di Cimadolmo" devono essere:
• interi;
• di aspetto e di odore freschi;
• sani; esenti da attacco di roditori o insetti;
• praticamente esenti da ammaccature;
• puliti, e cioè praticamente privi di terra e di qualsiasi altra impurità;
• privi di umidità estema eccessiva, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale
lavaggio o refrigerazione con acqua fredda (i turioni possono essere lavati non
immersi);
• privi di odore o sapore estraneo.
La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare
all'asse longitudinale.
Inoltre i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono
tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta purché non superino i limiti
previsti dalle tolleranze.
L"'Asparago Bianco di Cimadolmo", ai fini dell'immissione al consumo, è
classificato nelle seguenti n. 2 categorie :
- Categoria Extra;
- Categoria Prima.

Art. 7
(Conservazione e condizionamento)
1) Conservazione:
Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12
ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.
Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto,
mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura
idonea.
2) Condizionamento.
Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente
protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo
estraneo.
I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:
A) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla
parte estema di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla
media di quelli che lo costituiscono. I mazzi devono essere disposti regolarmente
nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio
i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;
B) In imballaggi unitari o disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi.
Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve
essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e
dello stesso calibro.
Art. 8
(Etichettatura)
L'etichetta deve essere posta a fascia nella zona centrale del mazzo o al di sopra
della confezione (per il prodotto presentato in imballaggi unitari).

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture:
"Asparago Bianco di Cimadolmo" e "Indicazione Geografica Protetta", in caratteri
di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.
Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, ovvero il
simbolo distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta, la cui descrizione,
raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.
E' fatto divieto di usare, nella designazione e presentazione della indicazione
geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione
aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

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