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Home Doc, Dop, Igp Aceti Aceto Balsamico tradizionale di Modena(DOP)

Aceto Balsamico tradizionale di Modena(DOP)

ALTRI ATTI
COMMISSIONE
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2007/C 152/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione
entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ACETO BALSAMICO DI MODENA»
CE N.: IT/PGI/005/0430/18.11.2004
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro
Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 481 99 68
Fax (39) 06 42 01 31 26
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
2. Associazione
Nome: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l — Consorzio Produzione
Certificata Aceto Balsamico Modenese — Comitato Produttori Indipendenti Aceto
Balsamico di Modena
Indirizzo: c/o C.C.I.A.A.
Via Ganaceto, 134
I-41100 Modena
Tel.: —
Fax —
e-mail: —
Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )
3. Tipo di prodotto
Classe 1.8 — Altri prodotti dell'allegato I — Aceto
4. Disciplinare


[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
C 152/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 6.7.2007
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
4.1 Nome: «Aceto Balsamico di Modena»
4.2 Descrizione:
Analitiche:
— Densità a 20 °C non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato;
— Titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,5 % in volume;
— Acidità totale minima 6 %;
— Anidride solforosa totale massimo 100 mg/l.;
— Ceneri: minimo 2,5 per mille;
— Estratto secco netto minimo 30 gr. per litro;
— Zuccheri riduttori: minimo 110 gr./l;
Organolettiche:
— Limpidezza: limpido e brillante;
— Colore: bruno intenso;
— Odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose;
— Sapore: agrodolce, equilibrato.
4.3 Zona geografi ca: La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio
amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia
4.4 Prova dell'or igine: Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di
controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in
entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei
produttori di mosto, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva
alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita
la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5 Metodo di ottenimento: L'Aceto Balsamico di Modena è ottenuto da mosti d'uva, parzialmente
fermentati e/o cotti e/o concentrati con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni e
con aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10 %. La
percentuale di mosto d'uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20 % della massa da
avviare all'elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia
raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 °C.
Al fine di garantire che l'Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui all'articolo 2 è
necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana,
Ancellotta, Fortana, Montuni e possieda le seguenti caratteristiche:
— acidità totale minima: 8 gr per kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati)
— estratto secco netto minimo: 55 gr per kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati)
Fino ad un massimo del 2 % del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la
stabilizzazione colorimetrica. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L'elaborazione dell'«Aceto
Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie
batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o
lenta a truciolo, seguite da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono in recipienti
di legno pregiato, quali ad esempio rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un
periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime
da avviare alla elaborazione. I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al
consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità:
0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; ed in bustine monodose di plastica o di materiali composti,
di capacità massima di 25 ml sulle quali sono riportate le stesse diciture che compaiono sulle etichette
delle bottiglie;. Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono
l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di
legno.
6.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 152/19
4.6 Legame: La reputazione di cui gode l'Aceto Balsamico di Modena sia sul mercato nazionale che
estero è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata
presenza su internet, sulla stampa e sui media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere
immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.
L'Aceto Balsamico di Modena rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione
di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze,
alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni che hanno dato vita ad un prodotto
esclusivo e distintivo di quei territori. L'Aceto Balsamico di Modena è entrato nel tessuto sociale ed
economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante
anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali.
Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate
nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di confronto, perpetuando
gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel
tempo notorietà ed apprezzabilità in tutto il mondo, ove i consumatori idealmente connettono il
«vissuto» del prodotto alla immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.
4.7 Organismo di controllo:
Nome: CSQA Certificazioni srl
Indirizzo: Via S. Gaetano, 74
I-36016 Thiene (VI)
Tel.: (39) 0445 31 30 11
Fax (39) 0445 31 30 70
e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
4.8 Etichettatura: Sulle confezioni la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata
dalla dizione Indicazione Geografica Protetta scritta per esteso o in forma abbreviata, in lingua
italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione. E' consentita soltanto la dizione «invecchiato» senza
alcuna ulteriore aggiunta qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3
anni in botti, barili o altri recipienti in legno.


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